Organizzazione e processi

Nuovo Accordo Stato Regioni: le novità per la formazione

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs 81/08, che entrerà in vigore a tutti gli effetti a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo passaggio è previsto nei prossimi giorni, tutt’al più nelle prossime settimane.

Una volta entrato ufficialmente in vigore l’Accordo, ci saranno ancora 12 mesi di tempo in cui sarà possibile organizzare corsi di formazione seguendo le regole dei precedenti Accordi. Questo per permettere una transizione graduale verso le nuove regole, evitando interruzioni nei processi di formazione già in atto.

 

Perché è importante l’Accordo? 

La rilevanza dell’Accordo risiede nel fatto che riunisce in un unico documento l’intera disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: deve intendersi abrogata la normativa derivante dagli accordi precedenti. Il documento inoltre non definisce solo durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di formazione e aggiornamento, ma anche le modalità di realizzazione dei fascicoli dei corsi e criteri per la verifica dell’efficacia della formazione sul campo, istituendo sistemi di controllo sui soggetti formatori e sul rispetto della normativa. Infine, chiarisce l’utilizzo della formazione a distanza secondo precisi requisiti.

 

Quali sono quindi le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni?  

In un precedente articolo abbiamo parlato già di alcune novità in materia di sicurezza previste per il 2025, accennando ad alcuni aggiornamenti in materia formazione sulla sicurezza previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025. Tuttavia, grazie alla pubblicazione del documento, possiamo fare luce su diversi aspetti che riguardano la formazione obbligatoria sulla sicurezza.

 

Obbligo di formazione per gli utilizzatori di carroponte

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, l’uso del carroponte è stato incluso tra le attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione da parte degli operatori. Dunque, tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte sono tenuti ad aggiornare le proprie conoscenze e a frequentare un corso di formazione strutturato secondo queste modalità:

  • Modulo teorico e tecnico: 4 ore
  • Modulo pratico:
    • 6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina
    • 6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile o radiocomando
    • 7 ore se l’operatore utilizza entrambe le tipologie di comando

L’abilitazione che si ottiene a seguito della partecipazione al corso ha una validità di 5 anni. A seguito di questo periodo, è necessario frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore dedicate alla parte pratica.

 

Formazione per i lavoratori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 conferma, infatti, la struttura già nota della formazione obbligatoria, suddivisa in due moduli distinti:

  1. Formazione generale: durata di 4 ore, identica a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore o dal rischio specifico
  2. Formazione sui rischi specifici: cambia secondo la classe di rischio associata al settore aziendale, definita sulla base del codice ATECO:
  • 4 ore per le attività a rischio basso;
  • 8 ore per le attività a rischio medio;12 ore per le attività a rischio alto.

L’aggiornamento sulla formazione obbligatoria deve essere svolto almeno ogni 5 anni, con una durata di 6 ore.

 

Formazione per Datori di Lavoro

La novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 risiede nell’introduzione ad un corso sulla sicurezza obbligatoria per i Datori di Lavoro. La normativa precedente prevedeva dei percorsi formativi esclusivamente per i Datori di Lavoro che, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 81/08, decidevano di ricoprire i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno della loro azienda, i cosiddetti DLSPP o Datori di Lavoro RSPP.

Con il nuovo Accordo, anche i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP saranno tenuti a rispettare un obbligo formativo, che prevede la partecipazione a un corso con durata minima di 16 ore articolato in moduli giuridici e organizzativi. Questa formazione diventerà anche il requisito per accedere ai percorsi formativi per Datore di Lavoro RSPP.

Per i datori di lavoro delle imprese del settore edile è prevista un’integrazione di 6 ore tramite il cosiddetto Modulo aggiuntivo “Cantieri”.

L’aggiornamento sulla formazione del Datore di Lavoro deve essere svolto almeno ogni 5 anni, con una durata di 6 ore.

L’Accordo (V. pagina 111) specifica che il datore di lavoro è tenuto a verificare che il lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. È tenuto, pertanto, anche a verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

 

Formazione datori di lavoro come RSPP

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, la formazione dei datori di lavoro come RSPP aderisce maggiormente alle caratteristiche del settore di appartenenza. Innanzitutto, dal documento emerge che il datore di lavoro RSPP debba frequentare un modulo comune di 8 ore iniziale seguito da moduli tecnici integrativi differenti per durata e contenuti per alcune macrocategorie ATECO (V. pagina 23).

Rimane invariata la cadenza quinquennale per l’aggiornamento che dovrà essere effettuato con un corso di 8 ore su argomenti affini ai compiti del DLSPP in materia di sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici, l’aggiornamento dovrà contenere anche tematiche relative ad essi.

 

Formazione per i dirigenti per la sicurezza  

Per i dirigenti per la sicurezza è prevista una formazione della durata di 12 ore e con un corso di aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni. Anche in questo caso è previsto un ulteriore modulo integrativo di 6 ore, dedicato agli aspetti specifici dei cantieri, con focus sui rischi tipici delle attività edili.

 

Formazione per i preposti

I preposti dovranno affiancare la formazione prevista per tutti i lavoratori ad un modulo aggiuntivo di 12 ore, suddiviso in quattro aree tematiche dedicate agli aspetti normativi, gestionali e comunicativi del ruolo. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 2 anni, con una durata minima di 6 ore, ma deve essere ripetuto anche in caso di cambiamenti significativi nelle attività o di nuovi rischi. L’Accordo non consente di erogare questo tipo di formazione tramite modalità e-learning, affinché i preposti possano cimentarsi in una prova pratica e di accertamento sulle competenze di comunicazione e supervisione con il proprio team.

 

RSPP e ASPP

Resta invariato il numero di ore e le modalità formative previste per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), con un aggiornamento dei moduli di specializzazione in relazione alle macrocategorie ATECO (V. pagina 29)

L’aggiornamento della formazione rimane dunque ogni 5 anni:

  • 40 ore per gli RSPP;
  • 20 ore per gli ASPP.

 

Coordinatori per la sicurezza

Ai coordinatori per la sicurezza è dedicato un corso base di 120 ore, che affronta in modo approfondito tutte le competenze necessarie per gestire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento formativo, da compiere ogni 5 anni, è fissato per 40 per mantenere aggiornate le conoscenze su normative, tecniche e buone pratiche del settore.

 

I corsi sulla sicurezza obbligatoria, possono essere svolti online?

Il nuovo Accordo specifica la possibilità di svolgere i corsi sulla sicurezza in FAD (formazione a distanza), stabilendo i casi in cui è possibile svolgerli in modalità Sincrona, dunque tramite videoconferenze, o in modalità Asincrona, ovvero tramite corsi e-learning. Una novità, rispetto al documento precedente, è rappresentata dalle modalità di fruizione per la videoconferenza: i dispositivi consentiti sono solo pc e tablet.

 

 

Validità online dei corsi di formazione iniziale

Accordo Stato Regioni

Validità online dei corsi di aggiornamento

Accordo Stato Regioni

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FONTI: https://bit.ly/43jaKzn

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