Organizzazione e processi

Novità in tema sicurezza sul lavoro 2025

Patente a punti e formazione obbligatoria: alcune delle principali novità riguardo la sicurezza sul lavoro del 2025.

Per ogni impresa, la sicurezza sul lavoro è un tema di estrema importanza e in continua evoluzione, come dimostrano gli aggiornamenti del Testo Unico sulla Sicurezza.

Inoltre, con l’imminente pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni previsto per il 2025, il panorama normativo della sicurezza cambierà ancora una volta. Questo aggiornamento non solo ridefinirà le modalità di formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti, ma introdurrà anche novità importanti, come il sistema della patente a punti. Un cambiamento che porterà con sé nuove sfide, ma anche opportunità per le imprese, soprattutto in termini di gestione interna e digitalizzazione dei processi legati alla sicurezza.

In avvicinamento al prossimo webinar dedicato alle novità del Testo Unico sulla Sicurezza e del nuovo Accordo Stato-Regioni, approfondiamo due delle principali disposizioni in materia di sicurezza: la patente a punti e le nuove modalità di formazione obbligatoria a riguardo.

 

La patente a punti, una novità importante 

 

Una delle principali novità del Testo Unico sulla sicurezza è l’introduzione della patente a punti (o a crediti) per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili. Inserito dal Decreto-legge n. 19/2024, questo strumento ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, tenere traccia del numero e dell’entità degli incidenti nel settore edilizio e infine di combattere il lavoro sommerso.

Sono circa 830mila i soggetti che dal 1° ottobre 2024 sono tenuti a dover adottare la patente a punti. Queste, invece, le categorie escluse da tale obbligo:

  • I professionisti che forniscono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri e architetti
  • Le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica III o superiore
  • Imprese e lavoratori autonomi stranieri: le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione Europea devono presentare un documento equivalente rilasciato nel proprio Paese. Le imprese extra-UE devono richiedere la patente seguendo le norme italiane.

Ogni patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 punti, che può essere incrementato fino a 100 in base a diversi fattori:

  • storicità dell’impresa: fino a 10 crediti per oltre 20 anni di iscrizione alla Camera di commercio)
  • investimenti in sicurezza: fino a 30 crediti per attività o investimenti specifici, come la certificazione ISO 45001
  • assenza di decurtazioni: 1 credito ogni due anni senza violazioni, fino a un massimo di 20 crediti.

I crediti possono essere decurtati per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro, come per la mancanza dei dispositivi di protezione individuale. In caso di infortuni gravi o mortali, l’ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi.

 

Novità in tema formazione obbligatoria

 

Ad inizio novembre del 2024 si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni a Roma per discutere e approvare il nuovo accordo sulla formazione, che verrà ratificato a data da destinarsi. Tale documento rappresenta un accorpamento e modifica degli accordi attuativi esistenti in materia (come previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08), ed è destinato a rinnovare e migliorare le modalità di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre ai percorsi formativi già esistenti, l’accordo introduce la definizione dei requisiti per la formazione e abilitazione di:

  • datori di lavoro
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  • utilizzatori di carriponte
  • utilizzatori di macchine agricole raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali.

Inoltre, il nuovo accordo stabilisce la durata e i contenuti minimi dei corsi di formazione per:

  • Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08)
  • Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08)
  • Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 81/08)
  • Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art. 98 D.Lgs. 81/08)
  • Operatori di attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08).

Il nuovo accordo definisce i soggetti formatori autorizzati a fornire i corsi di formazione, suddivisi in tre categorie:

  • Istituzionali > Università, INAIL, INL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Ordini e collegi professionali
  • Accreditati > Enti di formazione accreditati a livello regionale con almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza
  • Altri soggetti > Organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, fondi interprofessionali di settore.

Saranno stabilite anche le modalità operative dei corsi, prevedendo l’integrazione di test, colloqui, simulazioni e attività pratiche. L’intesa prevede inoltre l’introduzione di soglie minime di frequenza obbligatoria per ciascun corso, oltre a definire un limite massimo di partecipanti, con l’obiettivo di garantire la qualità e l’efficacia del percorso formativo. Tuttavia, sarà necessario attendere ancora qualche tempo prima che l’accordo venga ufficialmente approvato.

Diamo vita ai tuoi progetti

Contattaci!

Iscriviti alla newsletter