Organizzazione e processi

Normativa antincendio: il ruolo chiave della formazione

In questo articolo, esploriamo le principali novità in ambito formativo relative alla normativa antincendio 2021.

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 81/2008, che impone la valutazione del rischio incendio, l’adozione delle misure di prevenzione e protezione e la formazione degli addetti antincendio.

Fino al 2021, la materia era regolata principalmente dal D.M. D.M. 10 marzo 1998, che disciplinava valutazione del rischio, gestione dell’emergenza e formazione degli addetti in modo piuttosto generale. I decreti antincendio di settembre 2021, invece, hanno superato questo modello, introducendo un sistema più strutturato e dettagliato, in particolare per quanto riguarda la formazione.

Le principali novità, infatti, riguardano l’introduzione di livelli formativi chiari, formazione pratica obbligatoria, aggiornamento quinquennale e requisiti specifici per i docenti.

Tali disposizioni si integrano con l’Accordo Stato-Regioni, che disciplina in modo uniforme a livello nazionale la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo omogeneità, tracciabilità e validità dei percorsi formativi.

Per aziende, RSPP e soggetti formatori non si tratta quindi di un semplice aggiornamento normativo, ma di un nuovo approccio alla formazione antincendio, basato su criteri più rigorosi e verificabili.

Scopriamo alcuni dei punti più rilevanti, contenuti nei decreti, che riguardano la formazione obbligatoria sulla sicurezza antincendio.

Dal “rischio basso/medio/elevato” ai Livelli 1, 2 e 3

La prima grande novità riguarda la classificazione dei corsi antincendio, inserita all’interno del DM 2 settembre 2021. A scomparire è la distinzione tra rischio basso, medio ed elevato, a favore di una suddivisione in Livello 1, Livello 2 e Livello 3, più coerente con la complessità dell’attività svolta e con gli scenari di emergenza da gestire.

In sintesi, la classificazione per Livelli prevede:

  • Livello 1: attività con rischio limitato e misure di protezione elementari (ad esempio uffici e archivi);
  • Livello 2: attività con rischio significativo ma contenuto, che richiedono presidi tecnici e gestionali più strutturati (scuole, laboratori, piccole industrie);
  • Livello 3: attività con rischio elevato, presenza di sostanze infiammabili, impianti complessi o alta affluenza di persone (ospedali, grandi centri commerciali, teatri).

Corsi di formazione iniziale: durate e contenuti minimi

I decreti definiscono in modo puntuale durata minima e struttura dei corsi, introducendo un elemento chiave: l’obbligatorietà della formazione pratica.

  • Livello 1 1-FOR  4 ore: Teoria + pratica sull’uso degli estintori
  • Livello 2 2-FOR  8 ore: Teoria + esercitazioni pratiche
  • Livello 3 3-FOR  16 ore: Approfondimenti tecnici + pratica avanzata

Una novità particolarmente rilevante è che anche il corso di Livello 1 deve includere un modulo pratico, segnando il definitivo superamento dei percorsi esclusivamente teorici.

Aggiornamento antincendio: obbligo quinquennale e più pratica

Un ulteriore punto di svolta riguarda l’aggiornamento della formazione, che viene chiaramente indicata come quinquennale per tutti gli addetti antincendio, con durate minime definite.

Livello Corso       AGG       Durata

  • Livello  1   1 1-AGG      2 ore (pratiche)
  • Livello   2  2 2-AGG      5 ore (2 teoriche, 3 pratiche)
  • Livello 3  3-AGG      8 ore (5 teoriche, 3 pratiche)

L’aggiornamento, quindi, non è più un semplice “ripasso teorico”, ma:

  • deve essere mirato
  • può essere prevalentemente pratico
  • deve essere tracciabile e documentabile.

Che cosa significa questo per le aziende? Pianificare nel tempo la formazione antincendio, evitando interventi sporadici o poco coerenti con quanto previsto dalla normativa.

Requisiti dei docenti

Per la prima volta, la normativa antincendio entra nel merito dei requisiti dei docenti.

Nello specifico, i docenti che insegnano teoria e pratica, devono possedere almeno un requisito tra:

Esperienza documentata di almeno 90 ore complessive come docente in materia antincendio (anche somma tra teoria e pratica) maturata prima dell’entrata in vigore del decreto (4/10/2022).

Aver seguito e superato un corso di formazione per docenti teorico-pratici (Tipo A) erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 139/2006 e aver frequentato con esito positivo un corso pratico (Modulo 10).

Essere personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco VVF in pensione con almeno 10 anni di servizio nei ruoli operativi (es. capi squadra, ispettori antincendio).

Coloro che insegano solo moduli teorici, legati a contenuti giuridici e tecnici, devono possedere almeno un requisito tra:

  • Esperienza documentata di almeno 90 ore come docente in ambito teorico antincendio.
  • Corso per docenti teorici (Tipo B) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco superato con esito positivo.
  • Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, c.4, D.Lgs. 139/2006).
  • Personale VVF in pensione con 10 anni di servizio nei ruoli operativi.

Per insegnare solo la parte pratica, è necessaria almeno una delle seguenti condizioni tra:

  • Esperienza documentata di almeno 90 ore come docente in ambito pratico antincendio.
  •  Corso per docenti pratici (Tipo C) erogato dai Vigili del Fuoco superato con esito positivo
  •  Personale VVF in pensione con almeno 10 anni di servizio operativo

È inoltre previsto un aggiornamento periodico anche per i docenti, che deve essere obbligatoriamente conservato agli atti. Questa accortezza, nel complesso, rafforza la qualità della formazione e tutela aziende e discenti da percorsi non conformi alle normative.

I decreti antincendio di settembre 2021 richiedono qualità, coerenza e tracciabilità in materia di formazione. Non basta più dimostrare di aver svolto un adempimento formale: oggi è necessario pianificare la formazione nel tempo, rispettare le scadenze quinquennali, valorizzare le esercitazioni pratiche e affidarsi a formatori realmente qualificati.

Per aziende e società di formazione questo significa integrare in modo più efficace formazione, gestione dell’emergenza e manutenzione dei presidi, con l’obiettivo non solo di essere conformi alla norma, ma di costruire competenze reali, spendibili in caso di emergenza.

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