Ad un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Nuovo Accordo Stato-Regioni che dettaglia la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. A questo link, puoi trovare il nostro articolo che illustra gli aggiornamenti dell’Accordo riguardo gli obblighi formativi per le varie categorie di lavoratori, RSPP e preposti.
In questo approfondimento, invece, ci concentreremo sulle novità relative al monitoraggio dei corsi di formazione, sui requisiti che devono possedere i docenti e sulle verifiche finali a seguito dell’adempimento formativo.
Monitoraggio dei corsi di formazione
Nel testo dell’Accordo Stato Regioni vengono definiti i dettagli in merito alla gestione amministrativa e documentale dei percorsi formativi, con una particolare attenzione all’obbligo di conservare la relativa documentazione.
Un aspetto importante riguarda la formalizzazione e la gestione del fascicolo del corso di formazione (p. 11), che assume la valenza di un registro di tracciabilità e qualità dell’attività formativa erogata. Il fascicolo deve contenere:
- Dati anagrafici dei partecipanti
- Registro delle presenze con firme, che deve mostrare almeno il 90% delle ore previste
- Elenco dei docenti con firme, che include responsabile progetto formativo e tutor secondo le modalità del corso
- Progetto formativo e programma del corso, All’interno del quale bisogna allegare l’analisi dei fabbisogni, gli obiettivi formativi, metodologia e durata del corso, nonché i materiali utilizzati come supporto al corso
- Verbale della verifica finale, contenente i dati del soggetto formatore e del corso, la sottoscrizione del Responsabile dell’elenco degli ammessi con il relativo risultato, il luogo e la data delle prove
- Esiti delle verifiche finale, ovvero la Documentazione del superamento della verifica: questionari/test, colloqui o prove pratiche, con almeno il 70% di risposte corrette
Come anticipato, L’Accordo introduce un elemento di novità: i soggetti erogatori della formazione sono tenuti a conservare integralmente il fascicolo della formazione (in forma cartacea o digitale) per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di conclusione del corso. Questa disposizione mira a garantire la tracciabilità della formazione e a semplificare gli eventuali controlli da parte di organi competenti come ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Requisiti dei docenti
L’Accordo Stato-Regioni cambia i criteri di qualificazione dei formatori preposti ai corsi sulla sicurezza. Nel testo, viene specificato che ogni formatore dovrà:
- possedere i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che delinea quali competenze didattiche, titoli e formazione specifica un formatore deve avere.
Per quanto riguarda i docenti che si occupano di formazione su spazi confinati e attrezzature:
- avere almeno 3 anni di esperienza documentata nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obbligo verifica finale dell’apprendimento
Nell’Accordo vengono esplicitate le modalità della verifica dell’efficacia formativa. Al termine di ogni corso di formazione – che si tratti di formazione generale, specifica, corsi di aggiornamento ecc – è infatti previsto l’obbligo di verifica finale di apprendimento, che può consistere in un test scritto o in colloquio individuale:
- Per i corsi principali (es. lavoratori, preposti, datori di lavoro) la verifica deve includere almeno 30 domande
- Per i corsi di aggiornamento, sono sufficienti almeno 10 domande.
- Per attrezzature e spazi confinati sia test che una parte pratica
- Per i corsi dedicati alle attrezzature e agli spazi confinati, l’aggiornamento è solo pratico
Verifica dell’efficacia della formazione sul campo
Un’ulteriore novità introdotta dall’Accordo è quella dell’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare l’efficacia della formazione anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, a distanza di tempo dal corso sulla sicurezza svolto.
Non è quindi più sufficiente la sola attestazione dell’apprendimento al termine della formazione: serve dimostrare che i comportamenti e le competenze trasmesse vengano effettivamente applicati quotidianamente nel contesto lavorativo.
Questa fase di valutazione serve a:
- misurare il cambiamento comportamentale del lavoratore,
- individuare eventuali criticità o lacune,
- valutare l’impatto della formazione sull’organizzazione e sul livello di sicurezza,
- orientare eventuali azioni correttive o formative aggiuntive.
Tempistiche e strumenti di verifica
La verifica dell’efficacia deve avvenire a distanza di tempo dalla formazione, in genere tra i 4 e i 12 mesi, ed essere integrata nelle normali attività di supervisione e controllo aziendale.
Per supportare questa attività, le aziende possono adottare vari strumenti operativi, tra cui:
- questionari rivolti ai lavoratori e ai responsabili per rilevare i cambiamenti comportamentali,
- checklist di osservazione sul campo,
- analisi di incidenti, near miss o comportamenti non conformi,
- indicatori oggettivi e KPI collegati alla sicurezza operativa.
È fondamentale che le verifiche siano basate su criteri chiari e misurabili e che siano documentate in modo adeguato.
Nel complesso, grazie a queste novità, l’Accordo Stato-Regioni 2025 rafforza l’efficacia della formazione in ambito sicurezza, spostando l’attenzione dalla semplice erogazione di contenuti alla misurazione concreta dei risultati, in termini di comportamenti sicuri e competenze effettivamente acquisite. Le aziende sono quindi chiamate a strutturare in modo più sistematico la propria formazione, adottando strumenti di verifica post-formazione e promuovendo un approccio continuo e misurabile alla prevenzione.
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